Cosa stabilisce la normativa per l’etichettatura dell’olio
La normativa per le etichette olio è disciplinata dal D.Lgs. 109/92 e dal Regolamento CE n. 1019/2002. ed esplicita le indicazioni da riportare:
1) Denominazione di vendita: determina il prodotto in generale, ovvero “Olio extra vergine d’oliva”, “Olio d’oliva”, “Olio di sansa d’oliva” ecc.
L’art 3 comma 1del Reg UE 29/2012 inoltre stabilisce che sull’etichetta dell’olio bisogna indicare alcune informazioni riguardanti la categoria. Ad esempio per:
- l’olio extravergine di oliva, deve seguire la dicitura “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici“;
- l’olio vergine di oliva, la denominazione di vendita deve essere associata alla frase aggiuntiva “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici“.
- l’olio di sansa d’oliva, “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive“.
Queste informazioni devono essere riportate con la forma esatta stabilita dalla regolamentazione, senza utilizzare abbreviazioni e senza omettere nulla.
2) Quantità netta: può essere espressa in litri, centilitri o millilitri, per esteso o con abbreviazione senza puntino (es. 0,5 litri o 0,5 l).
3) Lotto: importante per identificare partite di prodotti non conformi da ritirare dal mercato. È indicato da un numero preceduto dalla lettera “L”. Nel caso in cui il termine di conservazione sia espresso con una data sull’etichetta, Il lotto può anche essere omesso.
4) Termine minimo di conservazione: indicato con una espressione come “da consumarsi preferibilmente entro il…” o “da consumarsi preferibilmente entro fine..” seguito dalla data in formato giorno, mese e anno, che per gli oli d’oliva è dopo 12-18 mesi dall’imbottigliamento. Inoltre, nel caso specifico dell’olio extravergine d’oliva, fonti di calore e luce possono alterarne le condizioni. Queste condizioni devono essere esplicitate sull’etichetta dall’enunciazione “conservare il prodotto in bottiglia ben chiusa, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore”.
5) Nome o ragione sociale: del responsabile commerciale.
6) Paese di origine e provenienza: indicazione geografica, obbligatoria solo per l’olio extravergine d’oliva (es. “Prodotto in Italia”).
7) Anno di produzione: obbligatorio solo per l’olio extravergine d’oliva.
8) Dichiarazione nutrizionale: informazioni riguardo il valore energetico espresso in kcal.
9) Simboli ambientali per lo smistamento: aiutano il consumatore a riciclare i materiali in maniera corretta e a non disperdere i contenitori o imballaggi dopo l’uso nell’ambiente, come stabilito dall’art. 3 del D.M. 28/06/89.